Sez. 2, Sentenza n. 3328 del 28/10/1972 (Rv. 361156 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO ECCEDENZE - PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PENDENZA DEL RELATIVO PROCESSO PENALE - CAUSA IMPEDITIVA DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO ECCEDENZE - PRESCRIZIONE - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PENDENZA DEL RELATIVO PROCESSO PENALE - CAUSA IMPEDITIVA DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
La prescrizione del diritto del datore di lavoro al rimborso degli assegni familiari o della eccedenza fra contributi ed assegni non e impedita dalla circostanza che a suo carico sia pendente procedimento penale, conseguente a denunzia dell' INPS, che abbia contestato la esistenza del rapporto di lavoro, nel cui presupposto sono stati erogati gli assegni familiari. L'incertezza sul proprio diritto come ogni altro impedimento di fatto, non e, invero, idonea ad impedire il decorso della prescrizione. (V 3222'68, mass n 336159).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 44, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)