Sez. 2, Sentenza n. 3222 del 10/10/1968 (Rv. 336159 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO SULLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PENDENZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - CAUSA IMPEDITIVA DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA AL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO SULLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PENDENZA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - CAUSA IMPEDITIVA DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA AL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 2935 cod.civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilita legale di far valere il diritto e quindi alle cause impeditive di ordine generale dell'Esercizio del diritto medesimo, quali possono essere una condizione sospensiva non ancora verificata od un termine non ancora scaduto- quindi, l'impossibilita di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, non influisce sul decorso della prescrizione. Pertanto, costituendo l'incertezza sul proprio diritto un mero impedimento di fatto, inidoneo ad impedire il decorso della prescrizione, non puo ravvisarsi nella pendenza del procedimento, instaurato da un lavoratore contro il datore di lavoro per l'accertamento del rapporto tra di loro intercorso, una condizione sospensiva per l'Esercizio del diritto del lavoratore agli assegni familiari e conseguentemente un fattore impeditivo del decorso della relativa prescrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)