Sez. 1, Sentenza n. 153 del 10/01/1996 (Rv. 495294 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - SEQUESTRO DI DOCUMENTI | Documenti riguardanti soggetti diversi dal contribuente sottoposto a verifica - Acquisizione - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - SEQUESTRO DI DOCUMENTI
Quando gli organi preposti alle verifiche ed agli accertamenti accedono legittimamente in un luogo, perché debitamente autorizzati (nella specie dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto), essi possono acquisire anche atti e dati riguardanti soggetti diversi dal titolare del domicilio nei cui confronti era stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)