Sez. 1 - , Sentenza n. 25312 del 11/11/2020 (Rv. 659577 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza della videoregistrazione - Omessa audizione del ricorrente che ne faccia richiesta - Ricorso per cassazione - Oneri di specificazione del ricorrente.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)