Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento emesso a seguito di rigetto dell’istanza di audizione - Ricorso per cassazione – “Error in procedendo” - Condizioni - Violazione o falsa applicazione di legge - Condizioni - Anomalia motivazionale - Requisiti. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere impugnato: per "error in procedendo" ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile;per "violazione o falsa applicazione di legge", nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)