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Sez. U, Sentenza n. 4369 del 27/07/1985 (Rv. 441831 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DALL'ASSICURATA NEI CONFRONTI DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLE OSTETRICHE (ENPAO) - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI VERSATI - QUESTIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELL'A.G.O. - ESCLUSIONE DELLA RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ENPAO PER DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELL'ENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441831-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DALL'ASSICURATA NEI CONFRONTI DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLE OSTETRICHE (ENPAO) - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI VERSATI - QUESTIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELL'A.G.O. - ESCLUSIONE DELLA RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ENPAO PER DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELL'ENTE - IRRILEVANZA.*

La domanda proposta dall'assicurata nei confronti dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche, per la restituzione di contributi versati in conseguenza del mancato Esercizio della facoltà di proseguire il rapporto assicurativo a norma dell'art. 3 sesto comma della legge 2 aprile 1980 n. 127, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, mentre resta in proposito irrilevante che tale restituzione sia stata esclusa dal comitato direttivo dell'ente, con fissazione di diverse modalità e tempi per i relativi rimborsi a causa delle proprie difficoltà finanziarie, stante l'inidoneità di un siffatto provvedimento ad incidere su crediti direttamente fissati e regolati dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità, e la sua conseguente disapplicabilità da parte del giudice ordinario. (V 4038/82, mass n 421988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)