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Sez. U, Sentenza n. 4038 del 06/07/1982 (Rv. 421988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - LIQUIDAZIONE E CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLE RELATIVE SOMME - POTERE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - ECCESSO DALLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - LIQUIDAZIONE E CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLE RELATIVE SOMME - POTERE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - ECCESSO DALLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - INSUSSISTENZA.*

In tema di pensione d'Invalidità, la possibilità dell'assicurato di chiedere ed ottenere dal giudice ordinario una sentenza che non soltanto accerti il relativo diritto, ma anche condanni l'INPS al pagamento delle somme a tale titolo dovute, non trova ostacolo nei limiti delle attribuzioni di detto giudice nei confronti della pubblica amministrazione, fissati dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato e, vertendosi in tema di debito pecuniario da determinarsi in base ad elementi direttamente posti dalla legge ed indipendenti da valutazioni discrezionali dell'amministrazione stessa. (Conf 4584/81, mass n 415300; (Conf 41/80, mass n 403415).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)