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Sez. L, Sentenza n. 5507 del 23/06/1987 (Rv. 454038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROVVIGIONI NEL PERIODO FERIALE A NORMA DEL CCNL DEL 1979 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE IN TEMA DI PROVVIGIONI NEL PERIODO FERIALE A NORMA DEL CCNL DEL 1979 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è rimessa al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato l'interpretazione, accolta dal giudice del merito, dell'art. 39 del contratto collettivo del 1979 per i dipendenti delle aziende commerciali, interpretazione secondo cui la norma citata - che garantisce al dipendente retribuito a provvigioni l'erogazione, nel periodo feriale, di una somma aggiuntiva pari alla media delle provvigioni percepite nei sei mesi precedenti - non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore, per la particolare organizzazione del servizio, continui a percepire tali provvigioni anche durante le ferie nella stessa misura media dei mesi lavorativi). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 25/09/1979 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)