Sez. 5, Sentenza n. 31460 del 03/05/2017 Cc. (dep. 23/06/2017) Rv. 270593 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Imputato detenuto - Istanza di riesame presentata in busta chiusa all'ufficio matricola - Decorrenza dei termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. - Indicazione - Differenze con istanza presentata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall'indagato detenuto in busta chiusa all'amministrazione penitenziaria, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione decorrono non già dalla data di presentazione dell'istanza - come nel caso in cui essa sia ricevuta dal direttore del carcere ex art. 123 cod. proc. pen. - ma da quella successiva dell'effettiva ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)