Sez. 1, Sentenza n. 150 del 13/01/1994 Cc. (dep. 08/03/1994) Rv. 196644 - 01
Impugnazioni - Presentazione - In genere | Dichiarazione di impugnazione di imputato detenuto - Presentazione con atto non ricevuto dal direttore ma consegnato in busta chiusa - Inammissibilità dell'impugnazione - Ragione.
Impugnazioni - Presentazione - In genere
Per le dichiarazioni di impugnazione presentate da persone detenute, il requisito della autenticazione, prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 cod. proc. pen., può ritenersi soddisfatto solo quando esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore dell'istituto, il quale, per il fatto stesso di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto a lui noto, dal quale quelle dichiarazioni provengono. Al contrario non soddisfa tale requisito l'atto consegnato dal detenuto in busta chiusa, in quanto l'amministrazione penitenziaria che è tenuta ad inoltrarlo così come le viene consegnato, può solo garantire la provenienza della busta ma non di quanto in essa contenuto. (Conf. Sez. I, C.C. 13 gennaio 1994, n. 151, Meles, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)