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Sez. 3, Sentenza n. 7880 del 10/01/2012 Ud. (dep. 29/02/2012) Rv. 251976 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Prodotti audiovideo contraffatti - Detenzione - Ricettazione - Integrazione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251976-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Ai fini della configurabilità, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi. (In motivazione la Corte, annullando senza rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato sulla base della sola contumacia dello stesso, ha precisato che l'ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori e ad altri apparecchi di duplicazione non rende sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece, lui stesso, personalmente duplicati).(Conf. Sez. III, n. 7879, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)