Sez. 5, Sentenza n. 17936 del 06/09/2004 (Rv. 576803 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa - Espressa richiesta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)