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Sez. 2, Sentenza n. 146 del 10/01/2006 (Rv. 585978 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso generale delle spese forfettarie ai sensi dell'art. 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 - Espressa richiesta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585978-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all'avvocato a norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, ed è quindi un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)