Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991 (Rv. 470956 - 01)
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Accertamento negativo di un diritto per difetto di prova - Passaggio in giudicato della relativa sentenza - Preclusioni.
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)
L'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato". Da ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)