Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001 (Rv. 547103 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza - Passaggio in giudicato - Preclusioni - Erroneità macroscopica o insufficienza della motivazione o contrasto con documenti successivamente prodotti - Irrilevanza.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
L'accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della medesima domanda tra le stesse parti a nulla rilevando - in relazione all'impossibilità nel vigente ordinamento processuale di emanazione di sentenze allo stato degli atti - la sua erroneità, sia pure macroscopica, né l'insufficienza della sua motivazione, né il contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo: vizi tutti che possono e debbono essere fatti valere mediante gli opportuni previsti mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)