Sez. 3, Sentenza n. 957 del 11/05/1962 (Rv. 251573 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO A NON DOMINO DELLA PROPRIETA DI BENI MOBILI - BUONA FEDE - PROVA CONTRARIA - PRESUNZIONE - COLPA GRAVE - NOZIONE.*
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO A NON DOMINO DELLA PROPRIETA DI BENI MOBILI - BUONA FEDE - PROVA CONTRARIA - PRESUNZIONE - COLPA GRAVE - NOZIONE.*
La buona fede dell'acquirente a non domino viene presunta ed e sufficiente che ricorra al momento dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet). Una tale previsione di carattere generale puo essere vinta in concreto anche da presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, sia pure soltanto in via indiretta, elementi di fatto, impeditivi dell'acquisto a non domino di cosa mobile da parte del possessore, attraverso illazioni desumibili da circostanze estrinseche, precedenti o coeve all'acquisto stesso. Ove l'ignoranza di ledere il diritto altrui sia dipendente da colpa grave, questa e configurabile ogniqualvolta il possessore abbia omesso di usare anche quel minimo di diligenza, proprio delle persone scarsamente avvedute, al fine di accertare la lesione del diritto di terzi sulla cosa medesima perche non intelligere quod omnes intellegunt costituisce errore inescusabile, il quale esclude la buona fede. (Conf 1657/61, 2400/59, 1110/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)