Sez. 2, Sentenza n. 9782 del 14/09/1999 (Rv. 530044 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE | Nozione - Identità con quella di cui all'art. 1147 cod. civ. - Conseguenze - Applicabilità del secondo comma di tale norma - Ignoranza di ledere l'altrui diritto determinata da colpa grave - Buona fede - Esclusione - Nozione di colpa grave.
POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE
Il concetto di buona fede, di cui all'art. 1153 cod. civ., che rileva - in base a tale norma - ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quello dell'art. 1147 cod. civ. e, pertanto, ai sensi del secondo comma di questa norma, la buona fede non giova a chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, la quale è configurabile quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)