Sez. L, Sentenza n. 14756 del 30/06/2014 (Rv. 631595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Azione preventiva di accertamento dell'idoneità del comportamento del lavoratore a giustificare un futuro licenziamento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
Non è ammissibile un'azione preventiva di mero accertamento intesa a verificare se la condotta dal lavoratore sia, per la sua gravità, tale da ledere l'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro e, dunque, da giustificare il licenziamento, considerato che l'interesse ad agire sussiste solo ove ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici non eliminabile senza l'intervento del giudice, mentre, in tale evenienza, l'esito del giudizio non risolve la questione controversa poiché è comunque rimessa alla successiva determinazione discrezionale del datore di lavoro la valutazione se procedere alla contestazione degli addebiti, peraltro con palese violazione dei principi di immediatezza della contestazione e di tempestività del recesso datoriale, che rispondono all'esigenza di rispettare le regole di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)