Sez. 3, Sentenza n. 3926 del 14/09/1989 (Rv. 463764 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - SANATORIA - RICHIESTE MOTIVATE DI RILASCIO E DI RISOLUZIONE AD INIZIATIVA DELLA PARTE CONTESTANTE L'ALTRUI INADEMPIMENTO - SUFFICIENZA - GIUSTIFICAZIONE DEL CONDUTTORE CIRCA LA MANCATA SANATORIA PER MANCATO SUGGERIMENTO DEL MODO DI ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE - SANATORIA - RICHIESTE MOTIVATE DI RILASCIO E DI RISOLUZIONE AD INIZIATIVA DELLA PARTE CONTESTANTE L'ALTRUI INADEMPIMENTO - SUFFICIENZA - GIUSTIFICAZIONE DEL CONDUTTORE CIRCA LA MANCATA SANATORIA PER MANCATO SUGGERIMENTO DEL MODO DI ADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di risoluzione di contratto agrario, ai fini della validità della contestazione di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, la parte che contesti l'altrui inadempienza, può limitare le proprie richieste (purché motivate) a quelle del rilascio del fondo e della risoluzione del contratto, senza che il conduttore possa giustificare la mancata sanatoria dell'inadempimento entro il termine di tre mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione, in ragione del mancato suggerimento del modo in cui adempiere.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)