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Sez. 3, Sentenza n. 8378 del 13/10/1994 (Rv. 488084 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Contenuto - Inclusione di diffida ad adempiere - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488084-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE

La contestazione dell'inadempimento che il locatore, ai sensi dell'art. 5 legge 3 maggio 1982 n. 203, ha l'onere di comunicare al conduttore prima di ricorrere all'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, non deve necessariamente contenere anche una diffida ad adempiere entro il termine assegnato al conduttore dalla legge per sanare l'inadempimento perché la relativa facoltà deriva al conduttore direttamente dalla legge e può essere, quindi, da questo esercitata indipendentemente dall'invito del locatore.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)