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Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/07/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 205809 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Obbligo del P.M. di darvi esecuzione - Sottoposizione dell'immobile abusivo a sequestro preventivo - Oppure a sequestro probatorio - Diverso atteggiarsi dell'obbligo predetto - Ragione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205809-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'obbligo del P.M. di dare esecuzione all'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 si atteggia diversamente, qualora l'immobile abusivo sia sottoposto a sequestro penale, giacché assumono rilevanza le caratteristiche proprie di questo provvedimento, in quanto, ove fosse soltanto preventivo, in conseguenza delle finalità dello stesso e dei connotati della misura reintegratoria dell'ordine di demolizione, il P.M. non potrebbe sottrarsi all'obbligo di eseguire detta sanzione, richiedendo, in qualità di parte, al giudice competente il dissequestro per adempiere a tale dovere. Permarrebbero, comunque, da affrontare eventualmente le questioni relative agli interessi specifici degli altri imputati del procedimento connesso ed all'individuazione del soggetto proprietario dell'immobile abusivo, che, anche se fosse divenuto il Comune, in assenza di una diversa determinazione dello stesso, non potrebbe sottrarsi alla demolizione, prevista in via generale dalla legge n. 47 del 1985 (art. 7 quinto comma legge citata). La sottoposizione dell'immobile abusivo ad un sequestro probatorio, attese la natura e le funzioni dello stesso, impone al giudice dell'esecuzione, invece, di considerare la temporanea incompatibilità con l'ordine di demolizione ed al P.M. di vigilare sul venir meno delle condizioni poste a base dello stesso per adempiere al suo compito in sede esecutiva. In questa ipotesi verrebbe pure in rilievo l'obbligatoria individuazione dell'avente diritto cui restituire la "res abusiva", la quale deve essere effettuata in maniera rigorosa, anche se sarebbe sempre necessaria, qualora fosse identificato nel Comune, una deliberazione del Consiglio comunale in senso contrario alla demolizione (art. 7 quinto comma legge n. 47 del 1985).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)