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Sez. 3, Sentenza n. 758 del 24/02/1999 Cc. (dep. 09/04/1999) Rv. 213545 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Inottemperanza - Competenza del P.M. ad eseguirlo - Eventuali controversie - Decisione - Competenza del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213545-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, con la determinazione delle modalità relative, spetta al P.M., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione, che può essere adito dalle parti (P.M., condannato, parti civili) o da altri interessati (terzi, che possano ottenere un pregiudizio, associazioni ambientaliste facultate ad intervenire nel processo) soltanto per risolvere controversie che insorgano nel corso dell'attuazione della misura ripristinatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)