Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 27/05/1967 (Rv. 327610 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - COSTITUZIONE A MEZZO DI PROCURATORE - DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - COSTITUZIONE A MEZZO DI PROCURATORE - DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
In tema di interruzione del processo, la dichiarazione o la notificazione dell'evento a norma dell'art.300 cod.proc.civ. non ammettono equipollenti. Non puo, pertanto, costituire comunicazione valida, agli effetti dell'interruzione del processo esecutivo, un atto di pignoramento in rettifica(al fine della precisazione dei dati catastali dell'immobile pignorato, omessi nell'atto originario), che porti l'intestazione degli eredi del creditore procedente, senza altra indicazione relativa alla morte di quest'ultimo. (Cfr.247-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)