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Sez. 2, Sentenza n. 6025 del 10/07/1987 (Rv. 454396 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - EFFETTO INTERRUTTIVO - ATTO DEL PROCURATORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454396-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - EFFETTO INTERRUTTIVO - ATTO DEL PROCURATORE - NECESSITÀ.*

L'interruzione del processo per morte di una parte consegue soltanto ad un atto del procuratore quale "dominus litis", atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della controversia, della opportunità, nell'interesse degli eredi, di comunicare o notificare l'evento alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti. Nessuna Rilevanza, quindi, può assumere il fatto che la morte della parte risulti dalla notifica di altra citazione relativa a diverso procedimento tra gli stessi soggetti. (V 4615/83, mass n 429489; (V 2326/81, mass n 413061; (V 1168/67, mass n 327610).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)