Sez. L, Sentenza n. 20418 del 21/11/2012 (Rv. 624712 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Trattamenti pensionistici integrativi aziendali - Natura - Retribuzione differita - Conseguenze - Versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa - Perdita del diritto a seguito di mancanza disciplinare del lavoratore - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, in relazione alla loro funzione previdenziale, non incidendo la funzione previdenziale del trattamento sul lato strutturale rappresentato dell'inesistenza di un rapporto giuridico previdenziale, distinto rispetto a quello di lavoro, né sul rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; ne consegue che le parti non possono subordinare, nell'applicazione della loro autonomia negoziale, il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale alla clausola che il rapporto non sia cessato per destituzione, ossia in conseguenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare, non essendo consentita la perdita di diritti economici che traggono titolo da un rapporto di lavoro in conseguenza di condanne penali o sanzioni disciplinari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)