Sez. L, Sentenza n. 545 del 12/01/2011 (Rv. 616071 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Disciplina antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Trattamenti pensionistici integrativi aziendali - Natura - Retribuzione differita - Conseguenze - Versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa - Rilevanza ai fini del computo dell'indennità di anzianità e da trattamento di fine rapporto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Fino alla data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124), i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali (individuali o collettivi) previsti dalla contrattazione collettiva hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; ne consegue che i relativi versamenti effettuati dal datore di lavoro sono rilevanti ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di anzianità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)