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Sez. 5 - , Sentenza n. 4411 del 20/02/2020 (Rv. 657333 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Esclusione - Sua codificazione disposta dall'art. 3 del cosiddetto Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Portata - Disposizioni dello Statuto - Rapporti con le altre leggi nella gerarchia delle fonti - Prevalenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657333-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Peraltro, le disposizioni del suddetto Statuto costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, in vero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)