diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16227 del 20/06/2018 (Rv. 649197 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | Esclusione - Codificazione ai sensi dell'art. 3 del c.d. statuto del contribuente - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649197-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ

Le disposizioni dello statuto del contribuente - che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici - non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse; pertanto, sebbene sia esclusa l'applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all'art. 3 della legge n. 212 del 2000, può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)