Sez. L, Sentenza n. 10742 del 08/11/1990 (Rv. 469692 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA PER ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA DI CONTROLLO O PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL MEDESIMO ALLA VISITA AMBULATORIALE - LICEITÀ - CONDIZIONE - COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE FASCE ORARIE - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA PER ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA DI CONTROLLO O PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL MEDESIMO ALLA VISITA AMBULATORIALE - LICEITÀ - CONDIZIONE - COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE FASCE ORARIE - INDIVIDUAZIONE.*
La sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) per il lavoratore non trovato al proprio domicilio in Sede di visita di controllo o non presentatosi a visita specialistica collegiale ambulatoriale, è applicabile solo dopo la completa attuazione delle altre Disposizioni della medesima norma relative alle cosiddette fasce orarie di reperibilità ed in particolare alla fissazione delle modalità di tempo e di luogo per l'esecuzione delle visite domiciliari nei confronti del lavoratore ammalato nonché all'individuazione degli organi legittimati al controllo sanitario. (nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha identificato il momento della completa attuazione delle Disposizioni predette con la data - 12 luglio 1984 - di entrata in vigore del d.m. 25 febbraio 1984). (V 1943/90, mass n 465809; (V 905/89, mass n 461900).*
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)