Sez. L, Sentenza n. 1943 del 10/03/1990 (Rv. 465809 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - LAVORATORI AMMALATI - VISITA DI CONTROLLO - DOMICILIO - MANCATO REPERIMENTO - PERDITA O RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - LAVORATORI AMMALATI - VISITA DI CONTROLLO - DOMICILIO - MANCATO REPERIMENTO - PERDITA O RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo a lavoratori assenti dal servizio perché ammalati e non reperiti alla visita di controllo a domicilio, l'applicabilità della sanzione della perdita o della riduzione dell'indennità di malattia, prevista dall'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988, presuppone l'avvenuta Determinazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi del quattordicesimo comma dello stesso articolo, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, non potendo considerarsi equipollenti a tale decreto, ai fini della applicabilità della sanzione predetta, né la disciplina collettiva in tema di previsione di fasce orarie di reperibilità - ancorché la violazione di essa (sempreché ne sia stata data pubblicità a termini dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970) possa legittimare il datore di lavoro ad infliggere sanzioni disciplinari al lavoratore in malattia - né il decreto del ministro della sanità del 25 febbraio 1984 concernente (ai sensi del nono comma del citato art. 5) lo schema-tipo delle convenzioni ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori. (V 4538/89, mass n 464014; (V 844/89, mass n 461863; (V 4448/88, mass n 459419; (V 4158/88, mass n 459236; (V 2000/88, mass n 457419; (V 9205/87, mass n 456418; (contra 905/89, mass n 461900).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)