Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 22/04/1981 (Rv. 413118 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCLUSIONE UNILATERALE NELLA FATTURA DA PARTE DEL VENDITORE DELL'INDICAZIONE DI UN LUOGO DI PAGAMENTO DIVERSO DAL DOMICILIO DEL VENDITORE STESSO - FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - MODIFICA AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCLUSIONE UNILATERALE NELLA FATTURA DA PARTE DEL VENDITORE DELL'INDICAZIONE DI UN LUOGO DI PAGAMENTO DIVERSO DAL DOMICILIO DEL VENDITORE STESSO - FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - MODIFICA AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
In materia di Competenza territoriale, la clausola inserita unilateralmente nella fattura del venditore, con cui sia indicato un luogo di pagamento del prezzo diverso da quello previsto dall'art 1498, terzo comma, cod civ, non vale di per se a modificare il forum destinatae solutionis, mirando semplicemente a consentire al compratore l'adempimento contrattuale in una Sede diversa, e non avendo il significato di rinunzia, da parte del venditore, al proprio domicilio o di mutamento dello stesso o, meno che mai, di rifiuto del pagamento eventualmente effettuato in conformita della norma suindicata. (V 2595/72, mass n 360136; (V 417/70, mass n 345385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)