Sez. 3, Sentenza n. 417 del 21/02/1970 (Rv. 345385 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA PAGAMENTO A MEZZO TRATTA CONTENUTA IN FATTURA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - INSUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA PAGAMENTO A MEZZO TRATTA CONTENUTA IN FATTURA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La semplice unilaterale inserzione in fattura, non preceduta da apposita pattuizione, della clausola di pagamento a mezzo tratta, non integrando gli estremi di alcun accordo tra i contraenti, non determina spostamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione, e quindi non si verifica in tale ipotesi una correlativa modificazione della Competenza per territorio ne all'uopo una successiva accettazione della clausola puo desumersi dalla circostanza di mancate contestazioni del compratore circa l'inserzione di essa in fattura. (Conf 507-66, massima n 321013).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)