Sez. 1, Sentenza n. 3878 del 27/11/1974 (Rv. 372418 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - COLPA DEL CONTRIBUENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - IMPOSIZIONE - PRESUPPOSTI - COLPA DEL CONTRIBUENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
Perche a carico del contribuente sorga l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori previsti dall'art 3 della legge n 29 del 1961 per il caso di ritardata tassazione non e necessaria la prova della colpa del contribuente medesimo, ma e sufficiente il ritardo nell'adempimento del debito d'imposta, presuntivamente collegato con una condotta colposa del contribuente, ferma restando l'eventualita che quest'ultimo provi che la non esattezza dei dati sottoposti all'amministrazione non sia imputabile a fatto proprio. (fattispecie concernente imposta di successione). (V 2695'72, mass n 360333).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)