Sez. 4, Sentenza n. 11939 del 09/06/1986 Ud. (dep. 29/10/1986) Rv. 174161 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ - TERMINI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - NECESSITÀ - TERMINI - DECORRENZA.*
Il contenuto dell'impugnazione è determinato dalla valutazione complessiva della dichiarazione e dei motivi; conseguentemente deve ritenersi proposta per i soli interessi civili, cioè limitata alla statuizione della sentenza concernenti la responsabilità civile e le spese, l'impugnazione che risulti così circoscritta dai motivi che possono essere presentati contestualmente o successivamente alla dichiarazione generica. Ne discende che, ai sensi dell'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen. è inammissibile l'impugnazione la cui dichiarazione - seguita da motivi specificamente concernenti i soli interessi civili - non sia stata notificata alle altre parti nel termine di tre giorni dalla sua presentazione. (Conf mass n 166808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)