Sez. 2, Sentenza n. 515 del 22/02/1974 (Rv. 368266 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL DEBITORE - PROVA LIBERATORIA - ONERE A CARICO DEL DEBITORE - CONTENUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL DEBITORE - PROVA LIBERATORIA - ONERE A CARICO DEL DEBITORE - CONTENUTO.*
La presunzione di colpa a carico del contraente inadempiente, per il fatto materiale dell'inadempimento, prevista dall'art 1218 cod civ, importa che spetta al debitore di dedurre e provare i fatti e le situazioni che siano tali da giustificare il suo inadempimento, rendendolo immune dalla qualificazione soggettiva della colpa. (Conf 3517'71, mass n 355166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)