Sez. 3, Sentenza n. 3517 del 04/12/1971 (Rv. 355166 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO -RESPONSABILITA- DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL DEBITORE - PROVA LIBERATORIA - ONERE DEL DEBITORE INADEMPIENTE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO -RESPONSABILITA- DEL DEBITORE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL DEBITORE - PROVA LIBERATORIA - ONERE DEL DEBITORE INADEMPIENTE.*
La presunzione di colpa a carico del contraente inadempiente, per il fatto materiale dell'inadempimento, prevista dall'art 1218 cod civ, importa che spetta al debitore di dedurre e provare i fatti e le situazioni che siano tali da giustificare il suo inadempimento, rendendolo immune dalla qualificazione soggettiva della colpa ed inidoneo, quindi, a far causa alla risoluzione del contratto. (V 610'70, mass n 345745; 1719'69, mass n 340723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)