Sez. 1, Sentenza n. 4700 del 23/09/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205752 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Termine di tre giorni liberi tra l'avviso al difensore e la data di udienza - Inosservanza - Rinvio dell'udienza di tanti giorni che siano idonei a integrare il termine minimo, in presenza del difensore intervenuto ad eccepire l'irritualità dell'avviso - Legittimità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
Nel procedimento di riesame, qualora non sia stato rispettato il termine - previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - di tre giorni liberi tra l'avviso al difensore e la data fissata per l'udienza, il tribunale, a seguito dell'eccezione del difensore che sia comparso al solo fine di far rilevare tale irregolarità, può integrare il suddetto termine rinviando l'udienza di trattazione di tanti giorni quanti sono necessari al fine di assicurare il rispetto del termine, essendo necessario, ma nello stesso tempo sufficiente, che il difensore abbia avuto concretamente tre giorni liberi consecutivi prima dell'udienza, anche se detto termine risulti integrato a seguito di provvedimento additivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)