Sez. 1, Sentenza n. 427 del 05/12/2001 Cc. (dep. 08/01/2002) Rv. 220440 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI | Termine di comparizione - Inosservanza - Eccezione di nullità - Fissazione di nuova udienza con la concessione dell'intero termine - Necessità - Esclusione - Rinvio dell'udienza con la concessione di un termine che sommato al precedente rispetti quello prescritto - Sufficienza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI
In tema di udienza preliminare, il mancato rispetto del termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il relativo avviso integra nullità a regime intermedio che, se dedotta, non comporta l'obbligo, per il giudice, di fissare una nuova udienza con la concessione dell'intero termine, potendo essere quest'ultimo integrato mediante rinvio dell'udienza di tanti giorni quanti sono necessari ad assicurarne il rispetto, giacché è sufficiente che l'imputato abbia a disposizione, per l'esercizio dell'attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto. (V. Sez. un., 30 gennaio 2002, Munerato, in corso di deposito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)