Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 09/09/2005 (Rv. 583555 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto alla definizione della controversia entro un termine ragionevole - Procedimento di esecuzione forzata (immobiliare) - Durata complessiva - Computo - Criteri - Giudizio di opposizione avverso il piano di riparto - Fase "parallela" o "incidentale" di giudizio - Configurabilità - Inclusione nel computo - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, nel computo della durata complessiva dei procedimenti di esecuzione forzata e, segnatamente, di espropriazione immobiliare, devono includersi anche i tempi, ricollegabili a vicende tipiche, impiegati per la risoluzione di fasi "parallele" o "incidentali", quali quelli occorsi per la definizione del giudizio di opposizione avverso il piano di riparto, che ineriscono all'unico processo da considerare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)