Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 11/06/1969 (Rv. 341319 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CONTROVERSIE - NATURA.*
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA (PREZZO) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CONTROVERSIE - NATURA.*
Nella fase satisfattiva dell'espropriazione mobiliare, se vi sono piu creditori, il giudice dell'esecuzione, al fine di procedere, sentite le parti, alla distribuzione della somma ricavata, deve necessariamente predisporre - anche se la legge non lo prevede espressamente - un piano di riparto e graduazione tra i creditori. Le eventuali controversie di cui all'art. 512 cod.proc.civ. (opposizione C.d. del creditore) vanno in sostanza configurate come azioni di accertamento della illegittimita del piano di riparto e graduazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)