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Sez. 2, Sentenza n. 39266 del 22/09/2015 Cc. (dep. 29/09/2015) Rv. 264537 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Udienza camerale - Ordinanza di rigetto dell'opposizione e di archiviazione che pone a carico dell'opponente un onere probatorio - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264537-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

È abnorme l'ordinanza con la quale il g.i.p. rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento, motivando con il mancato assolvimento, da parte della persona offesa, di un onere probatorio che la legge prevede in capo al p.m.. (Fattispecie in materia di appropriazione indebita, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva archiviato il procedimento e rigettato l'opposizione, sull'assunto che la persona offesa avrebbe dovuto produrre la documentazione relativa ad una procedura fallimentare, rilevante per comprovare le sue ragioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)