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Sez. 6, Sentenza n. 900 del 02/12/2004 Cc. (dep. 18/01/2005) Rv. 230762 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Udienza camerale - Provvedimento interlocutorio del giudice che inviti la parte più diligente a promuovere incidente probatorio - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230762-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, inviti la "parte più diligente" a promuovere un incidente probatorio, disponendo all'esito l'ulteriore prosecuzione del procedimento in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha rilevato che, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice può solo ordinare la formulazione dell'imputazione o indicare al P.M. le nuove indagini ritenute necessarie, così definendo il procedimento incidentale. Nella specie l'abnormità è stata ravvisata sia sotto il profilo strutturale, non potendo il giudice imporre natura e modalità delle indagini in guisa da condurle personalmente, sia sotto il profilo funzionale, determinandosi una stasi non superabile in caso di mancata attivazione delle parti sollecitate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)