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Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 12/05/2003 (Rv. 562874 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Azione civile proposta nel processo penale - Domanda proposta nei confronti del conducente e dell'assicuratore - Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autoveicolo - Sentenza penale irrevocabile di condanna generica al risarcimento del danno - Domanda per la determinazione del quantum in sede civile - Partecipazione al giudizio del proprietario dell'autoveicolo - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562874-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI

In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., qualora il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo ex art. 23, legge n. 990 del 1969, nonostante che detta norma sia applicabile anche nel caso di azione civile proposta nel corso del processo penale, il giudicato formatosi sull'an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)