Sez. 3, Sentenza n. 3278 del 16/04/1997 (Rv. 503723 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Previo espletamento delle formalità di cui all'art. 22 legge 1969 n. 990 - Esclusione - Ragioni - Sentenza penale irrevocabile di condanna dell'autore dell'illecito al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede - Relativa domanda del danneggiato in sede civile - Chiamata in causa, da parte del convenuto, della società assicuratrice - Portata - Improponibilità della domanda del danneggiato per omesso tempestivo espletamento di dette formalità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE
Se il danneggiato da sinistro stradale si costituisce parte civile nel processo penale - in cui a tal fine non è necessario il previo espletamento delle formalità previste dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - contro il responsabile civile, e questi viene condannato, con sentenza penale irrevocabile, al risarcimento a favore della parte civile, da liquidare in separata sede, detto danneggiato può agire per tale liquidazione in sede civile nei confronti dello stesso responsabile, senza che a ciò osti il mancato tempestivo espletamento delle succitate formalità - neppure nel caso in cui il convenuto abbia chiamato in garanzia la sua assicurazione - poiché si tratta della medesima azione risarcitoria, già utilmente esercitata in sede penale, in cui l'interesse pubblico al sollecito accertamento del fatto - reato e della responsabilità dell'imputato, prevale su quello ad una definizione stragiudiziale del risarcimento del danno (conf. Cass. pen. 12737 del 1980 rv. 146906; Cass. pen. 1721 del 1985 rv. 167991).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260, Cod. Pen. art. 185, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)