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Sez. L, Sentenza n. 1406 del 22/03/1978 (Rv. 390778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - TASSATIVITA - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390778-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - TASSATIVITA - INDEROGABILITA.*

La esclusione di talune controversie, tassativamente elencate, dalla sospensione feriale dei termini processuali, si ispira a finalita di interesse generale e, per il suo carattere inderogabile, e sottratta ad ogni possibile disponibilita delle parti.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)