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Sez. 1, Sentenza n. 1435 del 26/02/1990 (Rv. 465529 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE O DEL SUO PROCURATORE - CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465529-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE O DEL SUO PROCURATORE - CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.*

La norma dell'art. 23, comma quinto, legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, "se alla prima udienza l'opponente od il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore convalida il provvedimento opposto" - manifestamente non contrasta con gli artt. 3 e 24 cost., poiché la mancata comparizione non giustificata della parte ne fa presumere cessato l'interesse a coltivare l'opposizione. Ed ove la mancata comparizione dipenda da un comportamento del difensore, il fatto è comunque ascrivibile all'ingiunto, che, pur in presenza della riferita disciplina processuale, che ricollega alla mancata comparizione la convalida dell'ingiunzione, ometta di assicurarsi che il difensore adempia al suo mandato o di segnalare, in caso contrario, l'impedimento. (V 89/72, Corte cost.; (V 46/57, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)