Sez. 1, Sentenza n. 572 del 19/01/1995 (Rv. 489754 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impedimento del difensore ex art. 23 legge n.689 del 1981 - Protrarsi di altro processo oltre il tempo prevedibile - Configurabilità dell'impedimento - Esclusione - Contrasto della menzionata norma con l'art.24 Cost. - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, non costituisce legittimo impedimento per il difensore, a norma dell'art.23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 (ai sensi del quale se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore convalida il provvedimento opposto), la circostanza che altro processo, al quale egli doveva partecipare nella stessa giornata, si sia protratto per un tempo maggiore di quello ordinario, a causa di eventi imprevisti. Trattasi, infatti, di circostanza che non esprime un impedimento oggettivo, bensì un impedimento divenuto tale in base all'erronea valutazione del difensore, il quale, pertanto, ne subisce le conseguenze. Nè, in relazione a tale ipotesi, può individuarsi un contrasto della menzionata norma con il precetto di cui all'art. 24 della Costituzione; contrasto che sarebbe, tuttalpiù, individuabile solo per quegli impedimenti che, per l'epoca della loro insorgenza o per la loro stessa natura, non consentissero all'opponente ed al difensore non solo di partecipare all'udienza, ma neppure di comunicare tempestivamente al giudice gli impedimenti stessi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)