diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1343 del 29/05/1951 (Rv. 880197 - 01)

SEQUESTRO - SEQUESTRATARIO GIUDIZIARIO - QUALIFICA E POTERI - NEGOZI GIURIDICI DA LUI COMPIUTI - VINCOLATIVITÀ PER IL TITOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTREMI - LOCAZIONE DI COSE - PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO PER LE NECESSITÀ DEL CONDUTTORE - PRESUNZIONE DI LEGGE - INAPPLICABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DEL LOCATORE.
Stato
decisa il 1951-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880197-01

SEQUESTRO - SEQUESTRATARIO GIUDIZIARIO - QUALIFICA E POTERI - NEGOZI GIURIDICI DA LUI COMPIUTI - VINCOLATIVITÀ PER IL TITOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTREMI - LOCAZIONE DI COSE - PROROGA LEGALE - ECCEDENZA DELL'IMMOBILE LOCATO PER LE NECESSITÀ DEL CONDUTTORE - PRESUNZIONE DI LEGGE - INAPPLICABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DEL LOCATORE.

A differenza del sequestratario convenzionale, che viene nominato esclusivamente dalle parti fuori dal giudizio, il custode sequestratario giudiziario è, invece, secondo il sistema del nuovo cod. proc. civ. un ausiliario del giudice dal quale direttamente ripete l'investitura ed i poteri-doveri inerenti alle funzioni che egli deve svolgere con la rigorosa osservanza dei criteri, delle cautele e dei limiti stabiliti dal giudice. È da ritenere pertanto che, assumendo in concreto le proprie funzioni, il sequestratario giudiziario non prenda possesso delle cose sequestrate e non ne assuma l'amministrazione come persona privata, bensì come longa manus del giudice, verso il quale deve sempre rispondere e render conto del suo operato. In tanto gli Atti ed i negozi giuridici posti in essere dal sequestratario giudiziario possono impegnare colui che sarà in definitiva dichiarato titolare del diritto controverso e che egli rappresenta ex lege, in quanto siano stati espressamente autorizzati dal giudice, mentre non possono impegnarlo, se gli Atti ed i negozi giuridici siano stati compiuti senza ed oltre i limiti della specifica autorizzazione. Il 2' comma dell'art.6 della l. 23 maggio 19 50 n.253, stabilendo che si deve ritenere eccedente la necessità del conduttore l'alloggio che si componga di un numero di vani superiore al numero delle persone componenti la sua famiglia, aumentando di due unità, oltre gli accessori, ha posto una presunzione che ha valore solo al fine di fare ottenere al locatore la retrocessione dei locali superflui al conduttore. Tale presunzione non è stata posta per dimostrare che lo stato di necessità del locatore di abitare nella propria casa ad altri locata, rimane, anche secondo la predetta nuova legge vincolistica n.253 del 1950, affidata al prudente criterio del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)