Sez. 3, Sentenza n. 22860 del 30/10/2007 (Rv. 600450 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Custode sequestratario giudiziario - Qualificazione - Ausiliario del giudice - Poteri - Individuazione - Esercitabilità - Presepposto - Spossessamento del bene in capo al possessore o al detentore, ivi compreso il creditore pignoratizio, con attribuzione allo stesso custode - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE
Il custode sequestratario giudiziario va qualificato come ausiliario del giudice, da cui ripete l'investitura oltre ai poteri e sotto la cui direzione e controllo opera e può compiere tutti gli atti di ordinaria e, con l'autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione; l'attribuzione a tale custode degli indicati poteri, in vista del perseguimento delle finalità proprie del suo ufficio, presuppone lo "spossessamento" anche del creditore pignoratizio, il cui diritto di prelazione, che rappresenta il contenuto del diritto di pegno, non può essere esercitato ove privo di oggetto, il che si verifica nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio perda il possesso della cosa, e fino a quando non lo riacquisti con l'esperimento delle apposite azioni recuperative (in via possessoria o petitoria). Pertanto, nell'ipotesi in cui i beni pignorati costituiscano oggetto di sequestro giudiziari, o é imprescindibile farsi luogo allo "spossessamento" del bene in capo al possessore o detentore, al fine della relativa attribuzione al custode sequestratario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)