Sez. 1, Ordinanza n. 34166 del 26/12/2025 (Rv. 676873-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 co 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità ratione temporis della nuova disciplina del giudizio di Cassazione - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Giudizio di comparazione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente alla data del 22 ottobre 2020 di entrata in vigore della legge - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)